DAE nei luoghi pubblici: Legge 116/2021
Giurisprudenza
DAE nei luoghi pubblici e non solo: tutte le novità della Legge 116/2021
Con LEGGE 4 agosto 2021, n. 116 si porta a conclusione l’intenzione di favorire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, nei trasporti (aeroporti, ferrovie, porti e mezzi di trasporto).
A disposizione contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Fra le novità più importanti introdotte dalla Legge e che di seguito esporremo:
- L’obbligatorietà dell’installazione dei DAE nei luoghi pubblici e la loro accessibilità;
- L’estensione in ambiente extraospedaliero anche al personale sanitario non medico, e non sanitario adeguatamente formato e nel mondo dello sport;
- L’introduzione della formazione al DAE nelle scuole secondarie;
- Il lancio di campagne informative di sensibilizzazione all’utilizzo del DAE.
DAE in luoghi pubblici
All’art. 2 si specifica che i DAE devono essere installati in luoghi pubblici e collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24. Un’apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente
Sarà possibile incentivare gli enti territoriali, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.
In vista un decreto che definirà il programma pluriennale quinquennale per favorire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università ed un ulteriore decreto sui criteri e le modalità per l’installazione di DAE, l’apposita segnaletica, per favorire la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.
Registrazione del DAE
La Legge 116/2021 (art.6) impone ai soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE di darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando
- il numero dei dispositivi;
- le caratteristiche, la marca;
- il modello;
- l’esatta ubicazione;
- gli orari di accessibilità al pubblico;
- la data di scadenza delle parti deteriorabili (batterie e piastre adesive);
- gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE.
Il responsabile del DAE
Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza: sarà invece la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente a segnalare periodicamente le date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE: lo impone l’art.6 della Legge 116/2021.
DAE in contesti sanitari – Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120
La Legge 116/2021 modifica la precedente LEGGE 3 aprile 2001, n. 120 sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero, sostituendo l’art.1 in base al quale l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, e al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco, è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti.
Resta esclusa la responsabilità penale (all’art.54 del Codice penale) per colui che non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare.
DAE nel settore sport
Per il settore sport le novità della Legge 116/2021 (art.4) sono essenzialmente tre:
- si consente l’utilizzo dei DAE semiautomatici (e automatici) nelle competizioni e negli allenamenti (modificando quanto previsto nel DL 158/2012 convertito con Legge 189/20212).
- Si obbligano le società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. “In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l’esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico”, scrive la Legge 116/2021 all’art.4.
- Prevista una sostanziale modifica del DECRETO 24 aprile 2013 che disciplina la certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e regola l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Scuole e formazione alle tecniche salvavita e all’utilizzo del DAE
La Legge 116/2021 aggiorna anche la legge 13 luglio 2015, n. 107 (legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) introducendo nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l’uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e si raccomandano “misure di attenzione nei confronti degli studenti”, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all’età. Le iniziative vanno estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (la modifica tocca il comma 10 dell’art. 1 della Legge 107/2015).
Le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia dovranno quindi organizzare queste iniziative di formazione programmando le attività, anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Inoltre, ogni 16 ottobre, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare», ogni scuola potrà altresì dedicare iniziative specifiche di informazione all’arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso.
Campagne di informazione e di sensibilizzazione
La Legge intende promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza attraverso specifiche campagne di informazione e di sensibilizzazione del Ministero della Salute e Istruzione negli istituti di istruzione primaria e secondaria (destinatari personale docente e non docente, educatori, genitori e studenti). Obiettivo: diffondere la conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, informando in modo adeguato sull’uso dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco (viene autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021).
Centrali operative 118: verso l’APP per la geolocalizzazione dei DAE
L’art.7 della Legge 116/2021 annuncia un Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che definisca le modalità operative per la realizzazione e l’adozione di un’applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l’emergenza. I soccorritori che ne faranno parte saranno reclutabili attraverso l’applicazione tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente (stanziati
Il Protocollo ministeriale di emergenza salvavita
Un’altra importante novità (possibile a 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge) riguarda le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118 che dovranno adottare un protocollo definito e standardizzato con le istruzioni da seguire, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l’uso del DAE e ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l’emergenza.